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Nuove regole per l’efficienza energetica

I prossimi mesi porteranno una nuova rivoluzione nel mondo dell’efficienza energetica in edilizia. I cambiamenti saranno importanti sia in Regione Lombardia che nel resto d’Italia e, finalmente, le normative regionali e quella nazionale tenderanno a convergere sia in termini di metodo di calcolo che di requisiti minimi. Purtroppo la convergenza non sarà completa e persisteranno alcune differenze.

A livello di Regione Lombardia i due testi di riferimento sono la D.g.r. 17 luglio 2015 n. X/3868 ed il decreto 6480 del 30 luglio 2015.

I tecnici e gli addetti ai lavori stanno iniziando a prendere familiarità con le nuove norme e a comportarsi di conseguenza, ma anche per l’utente finale ci saranno dei cambiamenti importanti.

Che cosa cambia in pratica con il nuovo regime normativo sull’efficienza energetica? Quali sono le principali novità e differenze rispetto alla situazione precedente?

Ho pensato utile riassumere in una serie di post sul blog di greenLab i principali cambiamenti, per la Regione Lombardia, rispetto alla vecchia normativa.

La nuova normativa della Regione Lombardia porterà con sé dei nuovi limiti di legge e dei differenti parametri da rispettare dal 1 gennaio 2016. Non voglio qui entrare nel merito dei nuovi limiti, ma mi sembra utile ricordare che è introdotto un concetto nuovo, quello dell’edificio di riferimento, ovvero di un “edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeteriminati” (definizione del decreto 6480 del 30 luglio 2015).

L’edificio di riferimento servirà per stabilire il consumo energetico massimo di un nuovo edificio o di un edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante di primo livello (coinvolgente più del 50% della superficie disperdente lorda). A partire dal 1 gennaio 2016 in Regione Lombardia tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello dovranno essere “edifici ad energia quasi zero” (art. 6.13 decreto 6480 del 30 luglio 2015), ovvero rispettare le prescrizioni del decreto stesso oltre a quelle del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 sull’uso di fonti rinnovabili.

Una nuova tipologia di verifica riguarda poi le ristrutturazioni importanti di secondo livello (coinvolgenti più tra il 25% ed il 50% della superficie disperdente lorda), per le quali è previsto il rispetto del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione HT per l’intera porzione dell’involucro oggetto di intervento.

Altre situazioni di intervento sull’involucro non comprese nei casi precedenti sono considerate riqualificazione energetica e  prevedono come principale verifica il rispetto dei valori di trasmittanza massima.

Un ultimo aspetto da tenere in considerazione è che anche gli interventi sul solo intonaco, purché coinvolgano almeno il 10% della superficie lorda complessiva dell’edificio, sono soggetti all’obbligo di applicazione dei requisiti di prestazione energetica.

Nel prossimo articolo vedremo come cambiano le classi energetiche.

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  4. […] Dal 1 gennaio 2016 tutti gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante di primo livello in Regione Lombardia devono essere NZEB (Nearly Zero Energy Building), secondo la normativa oggi vigente. […]

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